IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 8 della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici, vistato dal Ministro proponente. 2. Il regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, e' abrogato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 aprile 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro della sanita' GAVA, Ministro dell'interno FERRI, Ministro dei lavori pubblici MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato RUFFOLO, Ministro per l'ambiente RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1989 Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 3
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Nota alle premesse: Il testo dell'art. 8 della legge n. 136/1983 e' il seguente: "Art. 8. - Entro sei mesi della pubblicazione della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanita', il regolamento di esecuzione. Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'art. 4 prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari".